REACH Rappresentante Terzo
Coloro che effettuano la pre-registrazione delle sostanze soggette ad un regime transitorio (phase-in) possono nominare, durante il processo di pre-registrazione, un rappresentante terzo che funga da referente per la condivisione dei dati in tutte le situazioni associate con il titolo III del Regolamento (condivisione delle informazioni). Tuttavia, la piena responsabilità del processo di registrazione, come previsto dal Regolamento, è mantenuta dal produttore o dall'importatore chiamato a sottomettere la pre-registrazione e successivamente la registrazione.
Fondamentalmente, l'identità di chi sottomette la pre-registrazione rimane nota solo all'agenzia, mentre gli altri membri del SIEF, ovvero i potenziali dichiaranti, i dichiaranti (in anticipo sui termini) e i titolari di dati, vedranno soltanto l'identità del rappresentante terzo e non quella di chi è responsabile della registrazione.
L'obiettivo del SIEF è di preparare una trasmissione comune dei dati legati alle proprietà della sostanza, e di trovare un accordo, dove possibile, sulla classificazione e l'etichettatura delle sostanze. I membri del SIEF sono chiamati a condividere i dati necessari per la valutazione della pericolosità della sostanza e a ripartire i costi dei nuovi test necessari per completare la registrazione. I membri del SIEF possono, inoltre, lavorare insieme per effettuare la valutazione della sicurezza chimica (CSA) e preparare la relazione sulla sicurezza chimica (CSR).
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